OBBLIGHI TRASPARENZA L. 124/2017

La Legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all’Art. 1, commi 125-129 (modificato dall’Art. 35 del DL n. 34 del 30 aprile 2019 “Decreto Crescita” ha previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche.

Entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, sono sottoposti ad obblighi di pubblicità e trasparenza.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono assolvere tale obbligo tramite la pubblicazione sul sito internet della associazione di categoria alla quale aderiscono.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (Spa e Srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, l’esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

  • al gruppo;
  • alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Devono essere pubblicati tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 Euro. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Evidenziamo che la mancata pubblicizzazione dei contributi ricevuti comporta:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Se non hai un sito internet, puoi adempiere all’obbligo di pubblicazione tramite il nostro sito web, nella sezione “BENEFICIARI Aiuti di Stato”. Per farlo occorre:

TABELLA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI

DOCX 0,02 MB

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